In vigore il Dl Aiuti, concede un’indennità una tantum per gli incaricati alle vendite a domicilio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 15 luglio, è entrata definitivamente in vigore la legge di conversione del decreto Aiuti, il provvedimento con misure di emergenza per famiglie, lavoratori e imprese che, all’articolo 32, comma 16, riconosce esplicitamente per luglio 2022 un’indennità una tantum di 200 euro per gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nel 2021 superiore a 5mila euro e titolari di partita IVA attiva, e per gli incaricati che avevano ricevuto le indennità onnicomprensive una tantum dei decreti Sostegni (2400 euro) e Sostegni bis (1600 euro).

Le modalità di erogazione del contributo sono state chiarite dall’Inps con una circolare pubblicata il 27 giugno: tutte le indennità, specifica il documento, possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e dunque l’indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, dell’indennità. Gli incaricati iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5mila euro, dovranno presentare domanda all’INPS entro il 31 ottobre 2021. Nei loro confronti, la prestazione sarà liquidata a ottobre 2022.

Il provvedimento contiene altre misure di rilievo: l’articolo 28 introduce i Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese che le università possono stringere con aziende, enti, istituzioni, altri atenei o amministrazioni pubbliche. Sono volti a promuovere l’offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre, l’articolo 33 istituisce il Fondo con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per il 2022, destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per il 2022 ai lavoratori autonomi, ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

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